Regione Lombardia: Esenzione bollo per acquisto auto a basse emissioni e contributi per la demolizione!

Un contributo a chi demolisce veicoli inquinanti ed esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per chi acquista autovetture, nuove o usate, EURO 5 o 6, a benzina, bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) o ibride (benzina/elettrica). Riduzione del 50% della tassa auto per cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli a ricarica esterna o GPL/elettrico o metano/elettrico, immatricolati nel 2019. Esenzione permanente per i veicoli ad idrogeno

L’iniziativa, che si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’ inquinamento atmosferico e concorre al contenimento dei valori di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, prevede:

  1. un contributo di € 90 per la demolizione di veicoli (motocarro, autocarro, autovettura, ecc.) inquinanti, appartenenti alle classi emissive di seguito riportate, purché la data del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione (o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli quando la consegna è finalizzata alla demolizione) sia compresa tra il 2 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
  2. l’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto (riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche) per le autovetture ad uso privato, aventi le caratteristiche di seguito dettagliate, acquistate (o acquisite in regime di locazione finanziaria) nel 2019 se, nello stesso anno si demolisce un veicolo appartenente alle classi emissive sotto riportate. Per le auto nuove la data di riferimento è quella di immatricolazione, per quelle usate è la data dell’atto di acquisto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico. Il veicolo oggetto di demolizione deve essere intestato al proprietario/locatario dell’auto nuova o a persona appartenente al suo stesso nucleo familiare. A ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura.
  3. la riduzione del 50% della tassa auto per cinque anni d’imposta, a decorrere dal mese di immatricolazione, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, anche se a ricarica esterna o GPL/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta successivamente al 1° gennaio 2019
  4. l’esenzione permanente dalla tassa auto per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno.

L’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è cumulabile con il contributo per la demolizione e, se più favorevole, ingloba anche il beneficio previsto per l’acquisto di veicoli dotati di strumentazione di ricarica esterna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Per usufruire dell’agevolazione i veicoli demoliti, a prescindere dalla cilindrata, devono appartenere ad una delle seguenti classi emissive (dato riportato sulla carta di circolazione):

  • Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE
  • Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE
  • Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE
  • Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A,  2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A
  • autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.

N.B.: non è possibile accedere al beneficio se il veicolo viene radiato dal PRA per esportazione all’estero.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

L’autovettura acquistata o acquistata in leasing, nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1 (destinata al trasporto di persone, avente non più di otto posti a sedere, oltre a quello del conducente), di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrico, GPL/elettrico oppure metano/elettrico) o a benzina. Non sono ammesse al beneficio le autovetture alimentate a gasolio (diesel).

Ulteriori precisazioni

  • Per usufruire dell’esenzione triennale, l’immatricolazione, o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato, deve avvenire nel 2019, così come nel 2019 deve essere demolito il veicolo inquinante.
  • Per i veicoli di nuova immatricolazione, l’esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità per tre anni. Per i veicoli acquistati usati, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta.
  • Chi ha demolito il veicolo inquinante nel corso del 2018 può usufruire dell’esenzione triennale dal pagamento de bollo auto, prevista dal decreto n. 1744 del 2018, anche se l’auto nuova di fabbrica è stata immatricolata dopo il 31 dicembre 2018, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro il 31 dicembre 2018 mentre, nel caso di compravendita tra privati, la data di riferimento è quella dell’autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita.
  • Il contribuente sarà tenuto al pagamento della tassa automobilistica dal mese successivo a quello di scadenza dell’esenzione, che in genere coincide con il mese di immatricolazione.
  • In caso di vendita dell’autoveicolo, entro il periodo di validità dell’agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione per il periodo residuo. Nel caso la vendita nel corrente anno, di un’autovettura già esentata nel 2018, a favore di soggetto che abbia contestualmente rottamato un veicolo inquinante, il nuovo proprietario beneficerà dell’esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al secondo punto.
  • In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l’esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
  • L’esenzione non riguarda il cosiddetto “superbollo”, tassa che dal 2011 è dovuta allo Stato per veicoli particolarmente potenti (per informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.