Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto 22 dicembre 2017 concernente le Modalità
di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 06/03/2018.
Il decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di
intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per
sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.
Il Fondo è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità stabiliti dal decreto in oggetto e dai
successivi aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica.
La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello
sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il Fondo è articolato in due sezioni:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30%
delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che
annualmente confluiscono nel Fondo.
All’interno della sezione di cui alla lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo
comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto.
All’interno della sezione di cui alla lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo
comma agli interventi di cui al Capo III del decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto 6 settembre 2018 concernente la
Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica
di cui all’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
A norma dell’art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni
assunti a titolo di garante.
La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa,
quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di
eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro – Direzione VI e al Gestore trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla
richiesta di pagamento al Fondo.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del
Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le
modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato.
Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo
dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva
escussione.
Con l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto e nell’interesse
dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

                                                    Interventi a favore delle imprese
Beneficiari
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata
o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal
Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7 del Decreto.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese
non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo
restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti
previsti dall’articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta
della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto
corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema
contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e
verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi
previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento
GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal
Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

Iniziative ammissibili
Le agevolazioni sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione
di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene
esercitata l’attività economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di
interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa
l’illuminazione pubblica; ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare
riguardo all’edilizia popolare;
iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
Gli investimenti di cui alla lettera a), punto i), non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di
conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se
non ancora entrate in vigore.
Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di programma per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui alla lettera a), punto ii), possono riguardare
gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle
reti di distribuzione del gas.
Gli interventi di cui alla lettera a), punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii,
rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16
febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.
Gli interventi di alla lettera a), punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera
b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento
delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.
Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi della lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli
impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia
conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del
decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4
agosto 2011.
Per i progetti di investimento di cui alla lettera a), punto i), ai fini dell’ammissibilità delle spese, sono
considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire
il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto
all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato come sovra costo
rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente
sarebbe stato realizzato senza l’agevolazione di cui al decreto.
Per i progetti di investimento di cui alla lettera a), punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione,
l’ampliamento e l’ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un
sistema di teleriscaldamento e tele raffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un
impianto di produzione tradizionale. L’investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento
e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L’importo dell’agevolazione per la
rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il
risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un
meccanismo di recupero.
Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, i costi agevolabili corrispondono ai
costi ammissibili del progetto come definiti all’art. 16 del Decreto, nel rispetto del regolamento de minimis.
I costi ammissibili per l’esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del decreto, devono riferirsi all’acquisto
e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della
richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per
progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori,
collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità
nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi
ammissibili;
b) le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione,
telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle
forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento;
c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi
inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi
interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua,
dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa
necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di
funzionamento dell’impianto).
Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA (ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e
definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi,
tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).

Contributi
Per gli interventi di cui al Capo in oggetto, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni:
a) garanzia, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del decreto, su singole operazioni di finanziamento;
b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un
tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e
preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di
sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Per gli interventi di cui al Capo in oggetto, le agevolazioni di cui sopra possono essere concesse
singolarmente, o essere cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili di cui all’art. 16 del
Decreto e nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 del Decreto. In ogni caso l’impresa beneficiaria deve
apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.
Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), punto i) del Decreto sono
concesse nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento GBER, e le agevolazioni per i
progetti di investimento di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), punto ii del Decreto, sono concesse nei limiti e
alle condizioni previste dall’art. 46 del regolamento suddetto.
In deroga a quanto previsto sopra, per tutti i progetti di investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di
cui all’art. 7, comma 1 del Decreto, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de
minimis.
Le garanzie di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino
all’ottanta per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti
previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un
minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti
condizioni:
a) sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e
modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 15, comma 7 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non superano i 15 anni;
c) sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili;
d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio – lungo termine, la perdita definitiva subita dai soggetti
richiedenti per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di interesse
dello 0,5% ovvero il tasso di interesse legale, se superiore;
e) ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI, l’intensità di aiuto è determinata applicando il metodo
nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese
notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero ulteriori metodi successivamente
approvati;
f) ove il soggetto beneficiario finale non sia una PMI, l’intensità di aiuto è determinata applicando il
metodo nazionale di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia
concessi a imprese di dimensioni maggiori delle PMI, notificato dal Ministero dello sviluppo economico
in data 5 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del 28 aprile
2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati.
I finanziamenti agevolati di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro
250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura
di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni:
a) la misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime in oggetto, rispetto ai costi
agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla
data della concessione.
b) Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al
momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e
pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html secondo quanto previsto
dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
c) il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere
dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del
finanziamento concesso;
d) fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lettera b) del Decreto, il finanziamento agevolato non
è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle
agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge
27 dicembre 1997 n. 449;
e) l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando
un contributo finanziario pari almeno all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;
f) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e
messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse
legale, se superiore;
g) è consentita l’estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del
soggetto beneficiario.
Le agevolazioni di cui Capo in oggetto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste
da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del regolamento de minimis laddove
applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato.
Fermo restando quanto stabilito sopra, le agevolazioni di cui al Capo in oggetto sono cumulabili con gli
incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente
l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati bianchi.

                                        Interventi a favore della pubblica amministrazione

Beneficiari
Le agevolazioni di cui al Capo in oggetto possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma
singola o in forma aggregata o associata, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 12 del
Decreto.
Iniziative ammissibili
Le agevolazioni di cui al Capo in oggetto possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento per
l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
a) di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa
l’illuminazione pubblica;
b) di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
c) di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare
riguardo all’edilizia popolare.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.
Gli interventi di cui alla lettera a) sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali,
valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017
concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei certificati bianchi.
Gli interventi di cui alle lettere b) e c) rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola
dimensione», cosiddetto conto termico.
I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti all’art. 16 del Decreto.
Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento nei limiti di cui
all’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I costi ammissibili per l’esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del decreto, devono riferirsi all’acquisto
e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della
richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per
progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori,
collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità
nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi
energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi
ammissibili;
b) le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione,
telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle
forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento;
c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi
inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi
interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua,
dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa
necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di
funzionamento dell’impianto).
Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA (ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e
definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi,
tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).

Contributi
Le agevolazioni per gli interventi di cui al Capo in oggetto, sono concesse alle Pubbliche amministrazioni
sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata
massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello
specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Le agevolazioni non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa
l’illuminazione pubblica, che non superano l’80% dei costi agevolabili.
I finanziamenti agevolati di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del Decreto, sono concessi da un minimo di
euro 150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni), fermo restando
quanto previsto all’art. 13 del Decreto, alle seguenti condizioni: a) la Pubblica amministrazione deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento
apportando un contributo finanziario, anche per mezzo di altri incentivi pubblici, pari all’importo non
coperto dalle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto;
b) il finanziamento agevolato è restituito dalla Pubblica amministrazione beneficiaria secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a
saldo del finanziamento concesso;
c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e
messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse
legale, se superiore;
d) è consentita l’estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del
soggetto beneficiario.
Le agevolazioni di cui al Capo in oggetto sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento
complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

Procedure e termini (comuni ad entrambe le Sezioni)
L’ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima
della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e
gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e approvati con i decreti del direttore generale della
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero
dello sviluppo economico, e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto, nonché nel caso di richiesta
di accesso contestuale alle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, le domande di
ammissione sono presentate dal soggetto richiedente, per conto dell’impresa beneficiaria.
L’accesso ai benefici di cui al decreto avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento delle disponibilità della relativa sezione del Fondo.
Per le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) viene accantonata, a cura del gestore del Fondo, una
somma non inferiore all’8% dell’importo massimo da garantire nei casi di garanzie su singole operazioni di
finanziamento. Tale percentuale di accantonamento potrà essere incrementata a cura di INVITALIA in
relazione al concreto andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell’economia e delle finanze.

Riferimenti normativi
– Decreto 22 dicembre 2017;
– Decreto 6 settembre 2018: Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo
nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102.